ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2011
QUANDO SI VOTA
Le operazioni di voto per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale si svolgono, in occasione del primo turno di votazione, dalle ore 8 alle ore 22 di domenica 15 maggio 2011 e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì 16 maggio 2011.
Gli eventuali ballottaggi avranno luogo dalle ore 8 alle ore 22 di domenica 29 maggio 2011 e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì 30 maggio 2011.
ELETTORATO ATTIVO
Sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il 15 maggio 2011.
Sono, altresì, elettori i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea residenti nel comune che presentino apposita istanza al sindaco, entro il quarantesimo giorno antecedente quello della votazione (5 aprile 2011).
MODALITÀ DI VOTO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI
La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato.
L’elettore può votare:
• per una delle liste, tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito anche al candidato sindaco collegato;
• per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, non scegliendo alcuna lista collegata; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di sindaco;
• per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste collegate tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista collegata;
• per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una lista non collegata tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista non collegata (cd.“voto disgiunto”).
L’elettore potrà, altresì, manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale, segnando, sull’apposita riga stampata sulla destra di ogni contrassegno di lista, il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) del candidato preferito appartenente alla lista prescelta.
Per il ballottaggio il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.
COME SI ELEGGE IL SINDACO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI
L’elezione del sindaco è contestuale a quella del consiglio comunale.
Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all’atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per l’elezione del consiglio comunale. Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.
È eletto sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.
Nel caso in cui nessun candidato ottenga tale risultato si procede ad un secondo turno di votazione che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al ballottaggio i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l’elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste dichiarati al primo turno. Essi hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno.
Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate. Al secondo turno di votazione è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.
COME SI ELEGGE IL CONSIGLIO COMUNALE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI
L’attribuzione dei seggi al consiglio comunale viene effettuata dopo l’elezione del sindaco, al termine del primo o del secondo turno di votazione, con l’assegnazione del premio di maggioranza alla lista o gruppo di liste collegate al candidato sindaco eletto.
Al riparto dei seggi non sono ammesse le liste di candidati che abbiano ottenuto al primo turno di votazione meno del 3% dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.
A ciascuna lista o gruppo di liste i seggi sono assegnati proporzionalmente con il metodo delle divisioni successive (metodo d’Hondt), dividendo successivamente per 1, 2, 3… la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate sino alla concorrenza dei seggi da assegnare. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti in numero pari ai consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente e a ciascuna lista o gruppo di liste sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad esso appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest’ultima, per sorteggio.
Se un candidato alla carica di sindaco è proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate, che non abbiano già conseguito il 60% dei seggi del consiglio, ma abbiano ottenuto almeno il 40% dei voti validi, viene assegnato il 60% dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50% dei voti validi.
Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbiano già conseguito almeno il 60% dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60% dei seggi,sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50% dei voti validi.
Determinato il numero di seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste, sono, in primo luogo, proclamati consiglieri i candidati a sindaco non eletti, collegati a lista che abbia ottenuto almeno un seggio; nel caso di collegamento a più liste, il seggio per il candidato sindaco è detratto dai seggi attribuiti complessivamente al gruppo di liste collegate.
Sono proclamati consiglieri i candidati di ciascuna lista secondo l’ordine delle rispettive cifre individuali costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza; in caso di parità, sono proclamati i candidati che precedono nell’ordine di lista.
OPERAZIONI DI SCRUTINIO
Le operazioni di scrutinio delle schede per le elezioni comunali, nel primo turno di votazione, verranno effettuate lunedì 16 maggio 2011, al termine delle operazioni di voto o dello spoglio eventuale delle schede provinciali.
Nel caso di successivo secondo turno di votazione, le operazioni di scrutinio avranno inizio lunedì 30 maggio 2011, al termine delle operazioni di voto o dello spoglio delle schede relative all’eventuale ballottaggio per l’elezione del presidente della provincia.
MODELLO SCHEDA DI VOTAZIONE
(elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. I turno)
MODELLO SCHEDA DI VOTAZIONE
(ballottaggio per l’elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)
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